Prontuari Operativi

DESCRIZIONE ILLECITONORMA SANZIONATORIALIMITI MINIMI E
MASSIMI EDITTALI
NOTE
Art. 544-bis C.P.
(Uccisione di animali).
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-bis C.P.reclusione da tre
mesi a diciotto
mesi.
Art. 544-ter C.P.
(Maltrattamento di animali).
Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero
lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
Art. 544-ter C.P.reclusione da tre
mesi a un anno o
con la multa da
3.000 a 15.000
euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra
agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero
li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al
primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-sexies C.P.
(Confisca e pene accessorie).
Per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e
544-quinquies, nel caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata
la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni
dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attività. In caso di
recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attività medesime".
Art. 544-quater C.P.
(Spettacoli o manifestazioni
vietati).
Salvo che il fatto costituisca
più rave reato, chiunque
organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che
comportino sevizie o strazio per gli animali
Art. 544-quater C.P.reclusione da
quattro mesi a due
anni e con la
multa da 3.000 a.
15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti
di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la
morte dell'animale.
Si applica l’art. 544-sexies C.P. (v. nota sopra)
Art. 544-quinquies C.P.
(Divieto di combattimenti tra
animali).
Chiunque promuove,
organizza o dirige
combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali
che possono metterne in
pericolo
Art. 544-quinquies C.P.reclusione da uno
a tre anni e con la
multa da 50.000 a
160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso
con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione
in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Si applica l’art. 544-sexies C.P. (v. nota sopra)
Art. 638 - 1°comma C.P.
(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri
Art. 638 - 1°-2°comma C.P.reclusione fino a
un anno o con la multa fino a 309 euro (1)
reclusione da sei mesi a quattro anni, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria (2)
(1) salvo che il fatto costituisca più grave reato, a
querela della persona offesa.

(2) si procede d'ufficio

(*) non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
Art. 727 C.P.
(Abbandono di animali).
Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano
acquisito abitudini della
cattività
Art. 727 C.P.arresto fino ad un
anno o con
l'ammenda da
1.000 a 10.000
euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali
in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze.
Art. 2 LEGGE n. 189/04
(Divieto di utilizzo a fini
commerciali di pelli e pellicce)
È vietato utilizzare cani
(Canis familiaris) e gatti
(Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli,
pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte,
dalle pelli o dalle pellicce dei
medesimi, nonché
commercializzare o introdurre
le stesse nel territorio
nazionale.
Art. 2 - 2° comma
L.n. 189/04
arresto da tre mesi
ad un anno o con
l'ammenda da
5.000 a 100.000
euro
Alla condanna consegue, in ogni caso, la confisca e
la distruzione del materiale di cui al comma 1.
Art. 3 - 1° comma L.n. 281/91
Cane non iscritto all’anagrafe regionale
Art. 3 - 1° comma
L.n. 281/91
fissa di 25,82 euro
1/3 di 77,46 euro – conversione da 150.000 lire
Art. 5 - 2°e 3° comma L.n. 281/91
Cane sprovvisto di microchip
Art. 5 - 2°e 3° comma
L.n. 281/91
fissa di 17,22 euro1/3 di 51,64 euro – conversione da 100.000 lire
Art. 672, comma 1, C.P.
(omessa custodia e mal governo di animali).
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta.
Art. 672, comma 1, C.P.Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 258 euroNorma depenalizzata
Art. 672, comma 2, C.P. 1°ipotesi: chi in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica ovvero li affida a persona inesperta;

2°ipotesi: chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.
Art. 672, comma 1, C.P.1-Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 258 euro

2-Sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 258 euro
Norma depenalizzata
Art. 31 commi 1 e 3 D.P.R. 320/1954 (in relazione all’art. 6 comma 3 L.218/1988)
Trasportava animali vivi sprovvisto di copia della dichiarazione di provenienza degli stessi ovvero con dichiarazione non conforme(*)
Art. 31 commi 1 e 3 D.P.R. 320/1954
(in relazione all’art. 6 comma 3 L.218/1988)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euroIl D.P.R.320/1954 si applica in caso di trasporto di equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini, animali da cortile. Per le altre specie si applica il D.Lgs.532/1992.
Sono esclusi gli animali delle Forze Armate e gli animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale.

(*) La dichiarazione di provenienza degli animali deve essere
conforme al modello 4 allegato al D.P.R.320/1954 e deve indicare origine e proprietario degli animali, luogo di provenienza e destinazione, tipologia e numero degli esemplari trasportati.
Della violazione viene fatta segnalazione alla ASL del luogo dell’accertamento.
Art. 31 comma 6 D.P.R. 320/1954 (in relazione all’art. 6 comma 3 L. 218/1988)
Trasportava animali vivi senza essere provvisto della matrice della ricevuta di carico rilasciata allo speditore.
Art. 31 comma 6 D.P.R. 320/1954
(in relazione all’art. 6 comma 3 L.218/1988)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291 euroIl trasportatore deve rilasciare allo speditore degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al modello 5 allegato al D.P.R.320/1954 che contiene i dati relativi al trasporto.
La violazione non si applica e ai trasporti in conto proprio.
Della violazione viene fatta segnalazione alla ASL del luogo dell’accertamento.
Art. 36 comma 1 D.P.R. 320/1954 (in rel.art.6 c.3° l.218/1988)
Trasportava animali vivi a mezzo di autoveicolo senza la prevista autorizzazione.
Art. 36 comma 1 D.P.R. 320/1954 (in rel.art.6 c.3° l.218/1988)Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euro
Art. 37 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 c.3° L.218/1988) Trasportava animali vivi con veicolo non idoneo.
Art. 37 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 c.3° L.218/1988)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euroLa presente violazione concorre con quella dell’art. 36 comma 1
d.p.r. 320/1954
Il trasportatore che ha dichiarato il falso relativamente alla idoneità del veicolo, debba soggiacere, oltre che alla presente e alla violazione art. 36 comma 1 d.p.r. 320/1954, anche alla relativa denuncia penale.
per le altre specie di animali vds art.5 c.1 lett.d) D.Lgs.532/1992 Della violazione viene fatta segnalazione alla ASL del luogo dell’accertamento.
Art. 24 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 L.218/1988)
Senza il preventivo nulla osta attivava un canile a scopo di ricovero,di commercio o di
addestramento
Art. 24 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 L.218/1988)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euro
Art. 24 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 L.218/1988)
Senza il preventivo nulla osta attivava un allevamento industriale di animali da pelliccia
Art. 24 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 L.218/1988)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euro
Art. 24 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 c.3° L.218/1988) Senza il preventivo nulla osta attivava un allevamento di animali destinai ai giardini zoologici
Art. 24 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 L.218/1988)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euro
Art. 30 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 L.218/1988)
Gestiva un ambulatorio veterinario senza essere in possesso dell’autorizzazione del Sindaco
Art. 30 D.P.R. 320/1954 (in
rel.art.6 L.218/1988)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euro
Art. 83, c 1, lett. c) D.P.R. 320/1954
Conduceva il proprio cane in luogo aperto al pubblico senza tenerlo al guinzaglio o senza idonea museruola
Art. 83, c 1, lett. c) D.P.R. 320/1954Sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 a 1291euro
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007 n.151
Effettuava trasporto di animali vertebrati vivi senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt.10 o 11 del Regolamento 1/2005/CE, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o
revocata.
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007 n.151Sanzione amministrativa pecuniaria da 2000
a 6000 euro
in rel.art.10-11 Reg.1/2005/CE
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007 n.151
Effettuava trasporto di animali vertebrati vivi violando le prescrizioni
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt.10 o 11 del
Regolamento 1/2005/CE.
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007 n.151Sanzione amministrativa pecuniaria da 2000
a 6000 euro
in rel.art.10-11 Reg.1/2005/CE
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007 n.151
Effettuava trasporto di animali vertebrati vivi violando le prescrizioni particolari di cui all'art.23, paragrafo 3, del
Regolamento 1/2005/CE.
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007 n.151Sanzione amministrativa pecuniaria da 2000
a 6000 euro
in rel.art.23 c.3 Reg.1/2005/CE
Il Dlgs 151/07 detta disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento n.1/2005/CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e
operazioni correlate. Il Regolamento n. 1/2005/CE, ai sensi del proprio art. 1, si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all'interno della UE, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della UE o che ne escono; soltanto gli articoli 3 e 27 si applicano: a) ai trasporti di animali effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto nei casi in cui le circostanze geografiche richiedano il trasporto per transumanza stagionale di taluni tipi di animali; b) ai trasporti, effettuati dagli allevatori, dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda; Esso non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario. Ai sensi dell'art.2 c.1 e 12 c.3 l'autorità competente a ricevere i rapporti e gli scritti difensivi è il Ministero della Salute Uffici Veterinari per gli accertamenti comunitari - UVAC o la Regione; agli UVAC vanno gli
accertamenti riguardanti i trasporti intercomunitari o verso paesi terzi, alle Regioni tutti gli altri casi. I proventi, ai sensi dell'art.13, sono devoluti alla Regione, nel caso le violazioni sono accertate da personale UVAC, sono devoluti allo Stato. Nella redazione del verbale di accertamento si deve distinguere quando la violazione è di un trasporto intracomunitario, cioè diretto verso un altro paese UE, o verso Paesi terzi, da quella di un trasporto che si svolge interamente nel territorio nazionale:
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007 n.151
Quale organizzatore o detentore si avvaleva, per il trasporto di animali vertebrati vivi, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o
revocata.
Art.3 c.1 D.Lgs.25/07/2007
n.151
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2000
a 6000 euro
in rel.art.10-11 Reg.1/2005/CE
Art.3 c.2 D.Lgs.25/07/2007 n.151
Quale conducente effettuava un trasporto di animali vertebrati vivi senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio.
Art.3 c.2 D.Lgs.25/07/2007
n.151
Sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 euroin rel.art.10-11 Reg.1/2005/CE
Art.4 c.1 d.lgs.25/07/2007 n.151
Effettuava l'attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasportava equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame sprovvisto del certificato di idoneità di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del
Reg.1/2005/CE, ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato.
Art.4 c.1 d.lgs.25/07/2007
n.151
Sanzione amministrativa pecuniaria da 1500
a 4500 euro
in rel.art.17 c.2 Reg.1/2005/CE
Art.2 c.1 lett.a) e b) della L. 157/92
Abbatteva, catturava o deteneva mammiferi o uccelli particolarmente protetti di cui all’Art.2 c.1 lett.a) e b) della
L. 157/92
Art.30 c.1 lett.b
L. 157/92
arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da € 774.69 a
€ 2065.83
sospensione licenza da 1 a 3 anni
Art.2 c.1 della L. 157/92 abbatteva, catturava o deteneva specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentitoArt.30 c.1 lett.h
L. 157/92
ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni
Art.2 c.1 della L. 157/92 Abbatteva, catturava o deteneva fringillidi in numero superiore a 5Art.30 c.1 lett.h
L. 157/92
ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni
Art.21 c.1 lett.o) della L. 157/92
Prendeva e deteneva uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica.
Art.30 c.1 lett.h
L. 157/92
ammenda fino a
€ 1549.37
recidiva sospensione licenza da 1 a 3 anni
La violazione non sussiste se presa, detenzione e utilizzazione avvengono: a) nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarre la fauna a sicura distruzione o morte, con avviso entro le 24 ore alla competente amministrazione provinciale. b) per scopo di studio o ricerca scientifica da parte degli istituti scientifici delle Università e del Consiglio
nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale autorizzati dalla Regione
Art. 2 c.1 L. 157/92
Abbatteva, catturava o
deteneva fringillidi in numero
NON superiore a 5
Art.31 c.1 lett.g
L. 157/92
Sanzione
amministrativa
pecuniaria da 105 a
630 euro
Art.21 c.1 lett.bb L. 157/92 Vendeva, deteneva per vendere, acquistava uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non appartengono alle seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccioArt.30 c.1 lett.l
L. 157/92
Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46
a € 2065.83
Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio commerciale
Art.5 c.9 L. 157/92
Vendeva uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria
Art.30 c.1 lett.l
L. 157/92
Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da € 516.46
a € 2065.83
Recidiva: sanzioni raddoppiate e sospensione. autorizzazione esercizio
commerciale
Art. 169 c. 6-10 Dlgs n. 285/92 (Codice della strada) Conducente del veicolo trasportava un animale domestico in condizioni tali da costituire impedimento ovvero percolo per la guidaArt. 169 c. 10Sanzione amministrativa pecuniaria da 78,00
a 311,00 euro Sanzione accessoria decurtazione n. 1 punto sulla patente di guida
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. É consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..
Art. 169 c. 6-10 Dlgs n. 285/92 (Codice della strada) Conducente del veicolo trasportava numero…. animali domestici non custoditi in apposita gabbia o contenitoreART. 169 C. 10Sanzione amministrativa pecuniaria da78,00 a 311,00 euro Sanzione accessoria decurtazione n. 1 punto sulla patente di guida
Art. 169 c. 6-10 Dlgs n. 285/92 (Codice della strada) Conducente del veicolo trasportava numero…. animali domestici custoditi nel vano posteriore al posto di guida non appositamente diviso da rete o altro mezzo ovvero diviso da rete installata in via permanente senza la prescritta autorizzazione dell’UMCART. 169 C. 10Sanzione amministrativa pecuniaria da 78,00
a 311,00 euro Sanzione accessoria decurtazione n. 1 punto sulla patente di guida
Art. 170 c. 5-6 Dlgs n. 285/92 (Codice della strada) Conducente del motociclo ovvero del ciclomotore, trasportava animali non custoditi in apposita gabbia o contenitore.ART. 170 C. 6Sanzione amministrativa pecuniaria da 74,00 a 299,00euro

Sanzione accessoria decurtazione n. 1 punto sulla patente di guida (*)
(*) Solo nel caso sia prescritta la patente di guida
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni.
Sui veicoli di cui al comma 1 (motocicli e ciclomotori a due ruote) è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Art. 182 c. 8-10 Dlgs n. 285/92 (Codice della strada) Conducente di velocipede, trasportava n…. animali non custoditi in apposita gabbia o contenitore o comunque
sporgenti oltre 50 cm dalla sagoma
ART. 182 C. 10Sanzione amministrativa pecuniaria da 23,00
a 92,00 euro
Art. 182 comma 8 Cds Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
Art. 5/1, Legge n. 281/91 Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione.ART. 5/1, LEGGE N. 281/91Sanzione amm.va
pecuniaria da
€ 154,00
a € 516,00
Per l'abbandono al di fuori della propria abitazione vds. Art.
727 C.P.
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